L’usufrutto consiste nel diritto di godere di un bene, traendone qualsiasi utilità che questo può dare, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981 c.c.). L’usufruttuario ha pertanto il possesso del bene (art. 982 c.c.).

Il diritto del proprietario del bene, in presenza di un usufruttuario, è definito “nuda proprietà”.

L’usufruttuario può utilizzare il bene direttamente oppure concederne l’uso a terzi, mediante un contratto di locazione, affitto o comodato, a differenza di quanto previsto per il diritto di uso o abitazione, che ne consente soltanto l’utilizzo diretto, per le esigenze proprie e della propria famiglia (artt. 1021 e 1022 c.c.).

Se non è stato espressamente vietato al momento della sua costituzione, l’usufruttuario può anche cedere il diritto di usufrutto, per un certo tempo o per tutta la sua durata, fermo restando che il diritto si estinguerà nel termine previsto nel titolo costitutivo, o comunque alla morte dell’originario usufruttuario (art. 980 c.c.).

Per entrare in possesso del bene, l'usufruttuario deve effettuare l'inventario e prestare idonea garanzia sull’adempimento degli obblighi inerenti alla conservazione, alle spese e alla restituzione del bene, se non ne è espressamente dispensato (art. 1002 c.c.). Chi ha donato o venduto un bene riservandosene l'usufrutto è dispensato per legge dall’obbligo di prestare la garanzia.

L’usufrutto può essere vitalizio oppure a termine (cioè con una durata predeterminata), e le due alternative si prestano a essere utilizzate per diverse finalità.

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