In caso di vendita di una quota dell'eredità da parte di un coerede, è previsto il diritto di prelazione a favore degli altri eredi, che possono decidere di acquistare a parità di condizioni.
La legge dispone che il coerede che vuol alienare a un estraneo la sua quota (o parte di essa) deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.).
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Se nell'eredità è presente un unico bene immobile (per esempio la casa del defunto), si ritiene che il diritto di prelazione si applichi anche alla vendita della quota di comproprietà su tale immobile. Se invece nell'eredità sono presenti altri beni, è discussa la possibilità di applicare il diritto di prelazione alla vendita della quota su un singolo bene, ma occorre prestare attenzione alle conseguenze che potrebbero derivare dalla futura divisione dell'eredità.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.