La collaborazione tra imprese
La collaborazione tra imprese è sempre più importante per poter affrontare la competizione sul mercato globale. Accanto alle forme tradizionali (consorzio, associazione temporanea di imprese, società di vario genere) il nostro ordinamento offre oggi una nuova forma di collaborazione, la rete di imprese, che consente anche di usufruire di agevolazioni fiscali e ottenere finanziamenti pubblici attraverso la partecipazione ad appositi bandi (art. 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni).
Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Per stipulare un contratto di rete sono sufficienti due imprese. La rete può essere di tipo orizzontale (tra imprese che svolgono la stessa attività) oppure verticale, detta anche rete di filiera (tra imprese che svolgono attività complementari per la realizzazione di un prodotto finale).
Dal punto di vista giuridico si distinguono due diversi tipi di rete, delineati dalla normativa risultante dalle modifiche apportate negli ultimi anni.
La rete-contratto
La forma più semplice di rete è la cosiddetta “rete-contratto”, che non ha soggettività giuridica, e pertanto non ha neppure soggettività fiscale. Gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente in capo ai partecipanti alla rete e, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione sono deducibili o imponibili dai singoli partecipanti. La “rete-contratto” non ha una partita iva, e non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili.
Nella “rete-contratto” il fondo comune, se presente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato con rappresentanza, pertanto gli atti posti in essere dall’organo comune produce effetti giuridici direttamente in capo ai singoli partecipanti.
Secondo l'agenzia delle entrate solo le imprese partecipanti alla "rete-contratto" possono fruire dell’agevolazione fiscale consistente nella sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati a riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato (art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78/2010).
Il contratto di rete può prevedere, in via facoltativa, l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In questo caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.
La rete-soggetto
La rete può assumere anche la forma della cosiddetta "rete-soggetto", dotata di personalità giuridica e fiscale, che comporta la nascita di un nuovo soggetto con autonoma rilevanza ai fini dell’imposizione ires, irap e iva, e obbligata alla tenuta delle scritture contabili. La soggettività giuridica non è mai attribuita automaticamente alla rete, ma solo per espressa volontà dei partecipanti, in seguito all’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
L'agenzia entrate ha precisato che le imprese partecipanti alla "rete-soggetto" non possono fruire dell’agevolazione fiscale consistente nella sospensione di imposta relativo agli utili d’esercizio accantonati a riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato (art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78/2010), riservato alle imprese partecipanti alle "reti-contratto".
Cosa deve indicare il contratto di rete
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.
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