Le società in agricoltura
Le società agricole possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) e avere così diritto a tutte le agevolazioni che in passato erano riservate agli imprenditori agricoli individuali.
Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.
Il primo requisito riguarda l’oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;
- l’agriturismo.
Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione “società agricola”.
Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto.
Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.
Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei membri del consiglio di amministrazione, del tutto ininfluente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di Iap. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresentano un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.
Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di Iap o coltivatore diretto.
Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto può essere apportata dall'amministratore a una sola società.
L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.
Le società agricole in possesso dei requisiti sopra elencati possono oggi usufruire di tutte le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie che finora erano riservate ai coltivatori diretti, cioè alle persone fisiche che dedicano la propria attività manuale alla coltivazione del terreno. Al momento dell’acquisto di terreni agricoli le società agricole possono dunque richiedere le agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (Ppc).
Le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli anche prima di avere ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbiano già presentato la domanda all'ufficio regionale competente, che ne rilascia certificazione, e il socio o l'amministratore abbia la qualifica di Iap o coltivatore diretto (o almeno abbia presentato la domanda per ottenere la qualifica di Iap) e sia già iscritto alla gestione previdenziale; la qualifica deve essere ottenuta entro ventiquattro mesi, a pena di decadenza dalle agevolazioni.
La riforma ha reso finalmente appetibile la costituzione di società per l’esercizio in forma associata dell’attività agricola. In precedenza le società agricole erano di fatto penalizzate dalla legge, perché da un lato non potevano godere di gran parte delle agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli, e dall’altro i requisiti previsti per l’assunzione della qualifica di imprenditore agricolo erano molto più restrittivi. Ricordiamo infatti che nelle società di persone era necessario che almeno la metà dei soci fosse imprenditore agricolo a titolo principale (metà degli accomandatari nel caso delle s.a.s.), mentre nelle società di capitali doveva essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale almeno il 50% del capitale sociale.
L’adeguamento delle società agricole
Per poter ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), e avere così diritto a tutte le agevolazioni, anche le società agricole già esistenti prima della riforma introdotta dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, devono adeguarsi ai requisiti richiesti dalla legge.
Ricordiamo che, in particolare, tutte le società devono modificare la denominazione o la ragione sociale per inserire la dicitura “società agricola”, a meno che la società abbia già un nome che comprende queste parole.
A tal fine è prevista un’agevolazione che consiste nell’esenzione da qualsiasi imposta dovuta per gli atti modificativi degli statuti e dei patti sociali.
La società semplice agricola
La società semplice è sicuramente la forma giuridica più diffusa per l'esercizio associato dell'attività agricola. Questa è la forma societaria espressamente creata dal legislatore per l’esercizio dell’impresa agricola, e le è precluso l’esercizio di qualsiasi attività commerciale.
Fino al 31 dicembre 2006 la società semplice era l'unica forma societaria che consentisse agli agricoltori di pagare le tasse in base alle rendite catastali dei terreni, proprio come avviene per gli imprenditori agricoli individuali. Dal primo gennaio 2007, invece, anche le altre società agricole (ad eccezione di Spa e Sapa) possono chiedere di pagare le imposte sul reddito in base alle rendite catastali dei terreni, quindi la società semplice ha perso questo importante vantaggio nei confronti di tutte le altre società agricole.
Ciò nonostante, la società semplice rimane il tipo societario preferito dalla maggior parte delle imprese agricole gestite in forma associata, e può essere definita la società agricola per eccellenza.
Esempio di patti sociali di società semplice agricola
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