L'imposta di registro ordinaria sull’acquisto di terreni agricoli è pari al 15% del prezzo del terreno (con un minimo di 1.000 euro) a cui si aggiungono le imposte ipotecarie e catastali per complessivi 100 euro. L'imposta è stata aumentata dal 12% al 15% dal primo gennaio 2016. La misura dell'imposta, superiore a quella ordinaria prevista per l'acquisto di beni immobili (9%), è destinata a scoraggiare l’acquisto di terreni agricoli da parte di chi non intende dedicarsi all’agricoltura.
Questa imposta, però, si applica solo a chi non può avvalersi del regime agevolato previsto a favore degli agricoltori. Infatti, sia gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole di ogni tipo) sia i coltivatori diretti possono avvalersi dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina (che è piccola solo di nome, perché non prevede un limite alla dimensione dei terreni acquistati), e pagare pertanto un'imposta dell'1% sul prezzo di acquisto.
Dal primo gennaio 2014 sono state invece soppresse tutte le altre esenzioni e le agevolazioni tributarie in relazione agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104).
Sono scomparse, dunque tutte le agevolazioni per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori, mentre l’agevolazione per il compendio unico è rimasta applicabile soltanto agli acquisti a titolo gratuito (donazioni). E’ stata invece reintrodotta, dal primo gennaio 2017, l’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli in territorio montano da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali per arrotondamento della proprietà (art. 9, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 601, riportato in vigore dall’art. 1, comma 47, della legge n. 232/2016).
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