La creazione di una holding di famiglia per la gestione di partecipazioni societarie può portare vantaggi immediati sotto il profilo gestionale e fiscale per società di una certa dimensione, anche in mancanza di un gruppo societario strutturato, ma soprattutto può essere molto utile nella pianificazione del passaggio generazionale, non necessariamente immediato, ma da attuare un una prospettiva futura.
Un vantaggio della holding, in presenza di soci appartenenti a diversi rami della famiglia, è quello di mantenere al di fuori della società operativa eventuali dissidi o problemi tra i soci. La holding, svolgendo attività di direzione e coordinamento, può semplificare la scelta di chi risulta più adatto a gestire l’azienda e di chi può entrare o meno a lavorare nell’azienda. Nell’ambito della holding, possono essere utilizzati più facilmente quegli strumenti che consentono a uno o più soggetti di mantenere il controllo mediante clausole statutarie che riconoscono diritti particolari, oppure azioni a voto plurimo o limitato.
La holding si presta anche alla gestione del patrimonio finanziario della famiglia, consentendone una gestione più efficiente e una più facile diversificazione del rischio, mentre risulta meno conveniente gestire nella holding eventuali beni immateriali (marchi e brevetti), considerato l’attuale regime fiscale degli stessi. I beni immobili possono essere coinvolti nell’operazione se sono già di proprietà di una società immobiliare.
La holding consente di utilizzare più facilmente lo strumento del patto di famiglia, consentendo di gestire i trasferimenti perequativi (cioè la liquidazione dei legittimari ai quali il genitore non intende attribuire il controllo dell’azienda) attraverso strumenti quali le azioni riscattabili, che la società potrà progressivamente acquisire in futuro corrispondendone il controvalore in denaro.
Le norme oggi in vigore consentono di costituire una holding a costo fiscale zero, e ciò rappresenta una grande opportunità per la famiglia che intende strutturare in questo modo il proprio patrimonio mediante conferimento di azienda o di partecipazioni in una o più società operative. Anche l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto, in diverse risoluzioni, che un’operazione di questo tipo, se giustificata da valide ragioni extrafiscali, non rientra nel perimetro di applicazione delle norme contro l’abuso del diritto (nel dubbio, è comunque possibile ricorrere all’interpello preventivo).
Un aspetto da tenere in grande considerazione è infine la possibilità di attribuire alla holding neocostituita, nel momento in cui procediamo al conferimento delle partecipazioni di controllo della società operativa (purché sia una società di capitali), un valore del patrimonio netto corrispondente al valore fiscale riconosciuto per le partecipazioni in capo ai conferenti, con l’effetto immediato di evitare l’emersione di una plusvalenza tassabile (art. 177 secondo comma TUIR), e un consistente risparmio nell’ambito di una futura successione o donazione.
In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 11-bis, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciò avviene anche quando la società che riceve il conferimento delle partecipazioni non acquisisce il controllo della società operativa, a condizione che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal soggetto conferente.
Inoltre, per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali sopra indicate si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
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