Le società cooperative

La finalità mutualistica

Le società cooperative sono caratterizzate dalle finalità mutualistiche. A differenza delle altre società, infatti, il loro scopo principale non è la divisione degli utili. I soci traggono vantaggio dalla partecipazione alla società solo per le opportunità di lavoro che ne derivano (cooperative di produzione e lavoro), oppure per la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato (cooperative di consumo). In seguito alla riforma, le cooperative si dividono in due categorie, quelle a mutualità prevalente e quelle che non hanno questa caratteristica. Le agevolazioni fiscali sono riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente.

Tutte le società devono avere uno scopo di lucro, altrimenti non avremmo una società ma un ente di tipo associativo. Lo scopo di lucro, però, può manifestarsi in due modi diversi: soggettivo e oggettivo. E' così possibile distinguere le cosiddette società lucrative (società di persone e società di capitali) dalle società cooperative.

Le società lucrative perseguono uno scopo di lucro soggettivo, che consiste nella produzione di utili da distribuire ai soci.

Le società cooperative, invece, perseguono un lucro solo in senso oggettivo, perché i soci non traggono un vantaggio dalla distribuzione di utili, ma dalla possibilità loro offerta di acquistare beni o servizi (cooperative di consumo) oppure di reperire occasioni di lavoro (cooperative di produzione e lavoro) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato. È questo il cosiddetto scopo mutualistico, che rappresenta la principale caratteristica della cooperativa.


Lo statuto della cooperativa

Dal primo gennaio 2004, lo statuto della società cooperativa può stabilire che si applichino, per gli aspetti non espressamente regolati dalla legge, le norme sulla s.r.l. anziché quelle sulla s.p.a., fino a che la cooperativa ha meno di venti soci e l’attivo dello stato patrimoniale non supera un milione di euro. In questo caso la cooperativa può avere un minimo di tre soci, purché si tratti di persone fisiche, invece dei nove normalmente necessari. In entrambi i casi, se si scende sotto il minimo, c’è un anno di tempo per fare entrare nuovi soci, pena lo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, proprio come nelle società di capitali. L’atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato, le regole per la ripartizione degli utili e sui ristorni, sul recesso e sui conferimenti. Le quote o azioni sottoscritte dai soci non possono avere un valore nominale inferiore ai 25 euro, e la singola azione non può avere un valore nominale superiore a 500 euro. In ogni caso nessun socio non può avere quote o azioni per un valore superiore a 100 mila euro.

Il funzionamento delle società cooperative è simile a quello delle società di capitali, con alcune importanti differenze. Le cooperative sono sempre caratterizzate dal principio della “porta aperta”, cioè della possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità, salva l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto coerentemente con lo scopo mutualistico e l’attività svolta. Il capitale sociale è dunque variabile. Nell’assemblea dei soci non si vota in base al capitale sottoscritto ma “per testa”, cioè ogni socio ha un solo voto, salvo casi particolari. Per quanto riguarda l’amministrazione e il controllo della società, sono richiamate le norme dettate per le società di capitali (s.p.a. oppure, ove previsto dallo statuto, s.r.l.). La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Ricordiamo anche che nelle cooperative la quota del socio defunto non si trasferisce agli eredi, che hanno diritto solo al suo controvalore in denaro. L’atto costitutivo può derogare a questa regola, ma l'ingresso degli eredi nella cooperativa è subordinato alla presenza dei requisiti mutualistici propri della cooperativa.


La prevalenza della mutualità

La prevalenza dello scopo mutualistico è condizione essenziale per godere delle numerose agevolazioni previste dalla legge a favore delle cooperative. Il legislatore vuole infatti impedire che la cooperativa sia utilizzata impropriamente solo per ottenere un regime fiscale più favorevole, senza un vero spirito mutualistico. Le nuove norme distinguono le cooperative in due categorie. Ci sono le cooperative a mutualità prevalente, in cui sono previsti limiti alla possibilità di distribuire gli utili e vincoli nella liquidazione del patrimonio, che sono le uniche a poter godere delle agevolazioni fiscali. Le altre cooperative, invece, non sono soggette a vincoli ma non hanno neppure le agevolazioni.

Le cooperative a mutualità prevalente sono quelle che svolgono la loro attività prevalentemente a favore dei soci, oppure ricevono da questi la maggior parte dei beni e servizi necessari per l’attività sociale. La prevalenza dello scopo mutualistico si misura modo diverso secondo il tipo di attività svolta dalla cooperativa. Se si tratta di una cooperativa di consumo, cioè di una cooperativa che ha lo scopo di fornire ai soci la possibilità di acquistare beni e servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, più della metà dei ricavi deve provenire dalle vendite e dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci. Se si tratta di una cooperativa di lavoro, cioè di una cooperativa che ha lo scopo di fornire ai soci opportunità di lavoro, il costo del lavoro dei soci deve essere superiore alla metà del costo complessivo della manodopera. Se si tratta di una cooperativa di produzione, cioè di una cooperativa che ha lo scopo di consentire ai soci il conferimento dei propri prodotti (come, per esempio, nelle cantine sociali), il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve essere superiore alla metà del costo totale delle merci, materie prime o servizi acquistati dalla società. Se il rapporto con i soci è di tipo misto, cioè lo scambio mutualistico riguarda diversi settori di attività, bisogna fare riferimento alla media ponderata delle percentuali relative a ciascuno dei comparti.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nello statuto il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato del 2,5%, il divieto di distribuzione delle riserve ai soci e in caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio netto (dedotto il capitale sociale e i dividendi maturati) al fondo per lo sviluppo della cooperazione.

Tutte le cooperative devono iscriversi all'Albo delle società cooperative istituito presso le Camere di Commercio (in sostituzione del precedente Registro prefettizio), diviso in due sezioni, quella delle cooperative a mutualità prevalente e quella delle altre cooperative.


Amministrazione delle cooperative

Dal 2018 tutte le cooperative devono essere gestite da un consiglio di amministrazione formato da almeno tre soggetti (art. 2542 del codice civile), e non è più possibile nominare un amministratore unico, come era invece consentito fino al 31 dicembre 2017.

Nelle “cooperative-srl” gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Si tratta delle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti, ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro, nelle quali l'atto costitutivo prevede che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata (art. 2519, secondo comma, del codice civile). Anche in queste, pertanto, si applica la norma, già precedentemente in vigore per le cooperative regolate dalle norme sulla società per azioni, che non consente la nomina degli amministratori a tempo indeterminato, ovvero, come si usava indicare negli statuti, fino a revoca o dimissioni (art. 2383, secondo comma, del codice civile).


Prestiti sociali

Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o dello scopo sociale. E’ stata precisata anche l’inapplicabilità della regola dettata nell’articolo 2467 del codice civile, inerente il finanziamento soci, alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Non si applica, dunque, ai prestiti sociali delle cooperative la postergazione prevista da tale norma.

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