Scegliere il regime patrimoniale della famiglia
Il regime patrimoniale dei coniugi può essere quello della comunione dei beni oppure della separazione dei beni. La comunione dei beni si chiama anche comunione legale, perché è il regime previsto dalla legge, in modo automatico, per chi non fa una dichiarazione diversa.
Con la comunione dei beni, tutto ciò che viene acquistato dai coniugi, o anche solo da uno di essi, è di proprietà comune, salve alcune eccezioni specificamente indicate dalla legge.
Se invece i coniugi scelgono il regime della separazione dei beni, invece, ogni bene rimane di proprietà di chi lo ha acquistato, e può essere di proprietà di entrambi se viene acquistato insieme.
Con la comunione legale, insomma, tutto avviene in modo automatico, mentre con la separazione dei beni i coniugi possono decidere di volta in volta, in assoluta libertà, cosa vogliono che sia di proprietà comune.
Comunione dei beni
In Italia il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è la comunione dei beni. Ciò significa che dal momento del matrimonio i coniugi sono automaticamente in regime di comunione legale dei beni, a meno che scelgano espressamente il regime di separazione dei beni, con una dichiarazione fatta davanti a chi celebra il matrimonio, oppure con un atto pubblico notarile. Quindi, se gli sposi non dicono niente si trovano automaticamente in comunione dei beni, e tutto quello che acquisteranno dopo il matrimonio sarà di proprietà comune, con la sola eccezione dei beni espressamente considerati dalla legge come beni personali.
La comunione legale è stata introdotta in Italia nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, e non essendo stata ben armonizzata nel nostro sistema giuridico ha dato luogo a numerosi problemi interpretativi. Per questo, negli ultimi anni, si è manifestata da più parti la tendenza a non applicare questa forma di regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, considerata ormai non più al passo coi tempi. Anche la giurisprudenza è sempre più propensa a ridurre la sfera di applicazione della comunione legale, per esempio allargando l’ambito dei beni considerati personali.
Il regime di comunione legale si applica a tutte le coppie che si sono sposate dopo il 20 settembre 1975 (data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia), a meno che abbiano scelto espressamente la separazione dei beni. Ma anche le coppie sposate prima di tale data si trovano in comunione legale, se nessuno dei due coniugi ha dichiarato di scegliere il regime di separazione dei beni entro il 15 gennaio 1978. La giurisprudenza ha precisato che il regime di comunione legale instauratosi automaticamente tra i coniugi ha per oggetto anche i beni acquistati tra il 20 settembre 1975 e il 15 gennaio 1978.
Come abbiamo visto, rientrano nella comunione legale tutti i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, dopo il matrimonio, ad eccezione dei beni personali. Sono comuni anche le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. I proventi dell’attività separata dei coniugi e i frutti dei beni personali sono comuni solo se non sono stati ancora consumati, cioè spesi, al momento dello scioglimento della comunione legale (art. 177 del codice civile).
Ci sono invece alcuni beni che la legge esclude dalla comunione legale, perché li considera beni personali (art. 179 del codice civile). Questi sono anzitutto i beni di cui ciascuno dei coniugi era già proprietario prima del matrimonio. Ma sono personali anche i beni ricevuti da uno dei coniugi in eredità (o legato) e per donazione, se non è specificato che sono attribuiti alla comunione, i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge (e i loro accessori), i beni che servono all’esercizio della professione di uno dei coniugi, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa, totale o parziale. Sono personali, infine, tutti i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o con il loro scambio, purché questo sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Se si tratta di beni immobili o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni etc.), l’esclusione dalla comunione deve risultare dall’atto di acquisto, a cui deve partecipare anche l’altro coniuge per confermare espressamente che si tratta di beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o il loro scambio, oppure che si tratta di beni che servono all'esercizio della professione o di uso strettamente personale.
Una regola particolare è prevista dalla legge per i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio (e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente). Questi beni, infatti, non sono compresi nella comunione al momento dell’acquisto, ma vi possono rientrare successivamente, solo se sono ancora presenti al momento dello scioglimento della comunione legale. Si parla infatti di comunione de residuo (art. 178 del codice civile).
L’ordinaria amministrazione dei beni della comunione legale spetta disgiuntamente a ciascuno dei coniugi, quindi è sufficiente la firma di uno di essi, mentre per la straordinaria amministrazione (compresa la stipula di contratti di locazione, affitto o comodato) occorre la firma congiunta di entrambi i coniugi. La straordinaria amministrazione comprende naturalmente gli atti di vendita dei beni della comunione. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro, e da questo non convalidati, sono annullabili solo se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. L'annullamento può essere richiesto entro un anno dalla data in cui l'altro coniuge ha avuto conoscenza dell'atto, e comunque entro un anno dalla sua trascrizione in un pubblico registro. Se gli atti riguardano beni mobili non registrati, il coniuge che li ha compiuti deve ricostituire la comunione nello stato in cui si trovava, e se non è possibile deve pagare una somma equivalente.
La comunione legale si può sciogliere in qualsiasi momento per volontà dei coniugi, con un apposito atto notarile. Da quel momento si instaura il regime della separazione dei beni, ma solo per i beni acquistati successivamente; i beni precedentemente acquistati restano in comunione ordinaria tra i coniugi fino a che non si procede alla divisione.
La comunione legale si scioglie automaticamente in caso di divorzio, separazione personale, fallimento di uno dei coniugi, e ovviamente in seguito alla morte di uno dei coniugi. In alcuni casi lo scioglimento può essere pronunciato anche dal giudice, su richiesta di uno solo dei coniugi.
Separazione dei beni
Per scegliere la separazione dei beni è necessaria una dichiarazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, che può essere fatta direttamente al momento della celebrazione del matrimonio oppure con un atto pubblico notarile. Si evita così l'applicazione automatica del regime di comunione legale.
L'atto notarile con cui si sceglie il regime di separazione dei beni può essere stipulato prima di sposarsi (e quindi avrà effetto dalla data del matrimonio) oppure dopo il matrimonio (e allora ha effetto solo dal momento dell'atto, mentre i beni acquistati in precedenza rimangono comuni).
In seguito a questa scelta, i coniugi si trovano in regime di separazione dei beni, cioè ciascuno è proprietario esclusivo di tutti i beni acquistati.
Questo regime consente una maggiore flessibilità nelle scelte economiche della famiglia, anche sotto il profilo fiscale, e viene generalmente preferito da chi svolge un'attività di lavoro autonomo. La scelta del regime di separazione dei beni, infatti, non impedisce di acquistare in comune uno o più beni specificamente individuati, senza alcuna limitazione.
La separazione dei beni limita la responsabilità dei coniugi per i debiti di uno di essi.
Il fondo patrimoniale
I coniugi sia in comunione sia in separazione dei beni, possono costituire un vincolo con cui alcuni beni sono destinati ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale può comprendere immobili, mobili registrati o titoli di credito, di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi.
Cosa portare al notaio per la convenzione di separazione dei beni:
- i documenti di identità dei coniugi
- il codice fiscale dei coniugi
- l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui vi siete sposati
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