La legge consente agli incapaci (minori di età, interdetti, inabilitati, minori emancipati) di accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, per garantire l’integrità del loro patrimonio (art. 471 c.c.).
Ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, non sarebbe valida.
Ricordiamo inoltre che prima di accettare o rinunciare all’eredità i genitori o il tutore devono chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare.
Se il chiamato all’eredità è un minore, i genitori devono essere autorizzati dal giudice tutelare (art. 320 c.c.).
Se il chiamato all’eredità è un interdetto, il tutore deve essere autorizzato dal giudice tutelare (art. 374 c.c.).
L’emancipato o l’inabilitato possono accettare l’eredità con il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare (artt. 394 e 424 c.c.).
Se il chiamato all’eredità è beneficiario di amministrazione di sostegno, si applicano normalmente le regole previste per gli incapaci, con conseguente obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario previa autorizzazione del giudice tutelare. Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, o uno specifico provvedimento del giudice tutelare, potrebbe tuttavia essere formulato in modo tale da consentire al beneficiato l’accettazione pura e semplice dell’eredità.
I documenti per l'inventario di eredità
La rinuncia all'eredità da parte di minori e incapaci
Per minori e incapaci la legge prevede l’obbligo di accettare l’eredità con beneficio di inventario, a tutela dell’integrità del loro patrimonio personale.
Accettando l’eredità con beneficio di inventario la responsabilità per i debiti ereditari è limitata al valore dell’attivo ereditario. Il minore, o l’incapace, non corre dunque in rischio di dover pagare i debiti ereditari di tasca propria, ma può beneficiare dell’eventuale patrimonio ereditario che rimane dopo aver pagato i debiti.
In alcuni casi, però, l’insufficienza del patrimonio ereditario al pagamento dei debiti può risultare evidente. In tal caso il giudice potrebbe autorizzare il legale rappresentante a rinunciare immediatamente all’eredità, in luogo della complessa procedura di accettazione con beneficio di inventario, risparmiando così costi inutili che graverebbero sul patrimonio del minore o dell’incapace.
La scelta sull’autorizzazione o meno alla rinuncia all’eredità è comunque rimessa alla discrezionalità del giudice, al quale il legale rappresentante può presentare la richiesta, fornendogli tutte le informazioni necessarie per una decisione consapevole.
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