Le società per l’esercizio dell’attività di ingegneria (art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e in particolare per l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, possono essere costituite nella forma di “società di ingegneria” (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure di “società tra professionisti” (società di persone o di società cooperative, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali).
Con la legge per la concorrenza 2017 è stata introdotta una norma interpretativa che ha eliminato ogni dubbio sulla possibilità che le società di ingegneria assumano incarichi anche da soggetti privati.
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