Il matrimonio

Le modalità di celebrazione

Il nostro ordinamento riconosce diverse modalità di celebrazione del matrimonio.
Accanto al matrimonio civile, celebrato dall’ufficiale dello stato civile, è infatti previsto il cosiddetto “matrimonio concordatario”, celebrato da un ministro di culto cattolico (previsto dal Concordato del 1929 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, poi sostituito dall’Accordo del 18 febbraio 1984), sia il “matrimonio religioso con effetti civili” celebrato da un ministro di culto di una delle confessioni religiose che hanno stipulato un intesa con lo Stato Italiano.
Sia il matrimonio concordatario sia il matrimonio religioso con effetti civili, una volta trascritti nei registri dello stato civile, sono efficaci anche nell’ordinamento statale.
Al di fuori di queste ipotesi, un matrimonio celebrato con rito esclusivamente religioso non produce effetti nel nostro ordinamento giuridico.
Il matrimonio è preceduto dalla pubblicazione, richiesta da uno degli sposi all’ufficiale dello stato civile del Comune dove uno di essi ha la residenza, e fatta in entrambi i Comuni di residenza degli sposi (artt. 93-96 del codice civile).
In origine la pubblicazione avveniva esclusivamente mediante affissione di un avviso alla porta della casa comunale, mentre oggi è prevista la pubblicazione in un apposito spazio del sito internet del Comune, che deve essere accessibile a tutti.
La pubblicazione deve essere eseguita, per almeno otto giorni consecutivi, sia per il matrimonio civile, sia per quello concordatario o religioso. Al termine, in mancanza di opposizioni, viene rilasciato il nulla osta alla celebrazione del matrimonio. La celebrazione deve avvenire entro i centottanta giorni successivi.


Il matrimonio civile

Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente nella casa comunale dall’ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza (al quale era stata fatta precedentemente la richiesta di pubblicazione), alla presenza di due testimoni, anche se parenti.
L’ufficiale dello stato civile dà lettura agli sposi degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143, 144 e 147 del codice civile), riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione (artt. 106 e 107 del codice civile).
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione, pertanto se le parti aggiungono un termine o una condizione, l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti (art. 108 del codice civile).
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un Comune diverso da quello uno degli sposi ha la residenza, l’ufficiale dello stato civile presenta una richiesta scritta all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta (art. 109 del codice civile).
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio (art. 110 del codice civile).


Il matrimonio concordatario (religione cattolica)

Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato secondo il rito della religione cristiana cattolica, in conformità alle norme del Concordato del 1929 tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, poi sostituito dall’Accordo del 18 febbraio 1984.
Il matrimonio concordatario produce effetti sia nell’ordinamento statale che in quello religioso cattolico.
Ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti effetti civili, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redige quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile, ovvero quelle relative alla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni (art. 8 dell’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato Italiano del 18 febbraio 1984).


Il matrimonio religioso (religioni diverse da quella cattolica)

Il matrimonio religioso con effetti civili è il matrimonio religioso concluso da soggetti legittimati in base all’ordinamento di una religione diversa da quella cattolica, in conformità alle norme delle singole intese tra le confessioni religiose e lo Stato Italiano, e produce effetti anche nell’ordinamento statale.
Le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato Italiano sono le seguenti: Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (in base agli artt. 7 e seguenti della legge n.1159/1929); Tavola Valdese (conclusa il 21 febbraio 1984 e approvata con la legge 449/1984; revisione conclusa il 25 gennaio 1993 e approvata con la legge 409/1993); Assemblee di Dio in Italia (conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 517/1988); Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (conclusa il 29 dicembre 1986 e approvata con la legge 516/1988; revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 637/1996); Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (conclusa il 27 febbraio 1987 e approvata con la legge 101/1989; revisione conclusa il 6 novembre 1996 e approvata con la legge 638/1996); Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (conclusa il 29 marzo 1993 e approvata con la legge 116/1995); Chiesa Evangelica Luterana in Italia (conclusa il 20 aprile 1993 e approvata con la legge 520/1995).


Diritti e doveri dei coniugi

Il marito e la moglie hanno gli stessi diritti, che devono esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi doveri reciproci, che sono inderogabili (art. 160 del codice civile).
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (art. 143 del codice civile).
Il dovere di fedeltà non deve essere inteso soltanto come astensione da contatti sessuali, ma anche da relazioni puramente sentimentali con persona diversa dal coniuge.
Il dovere di assistenza morale consiste nell’impegno reciproco di comprendersi, sostenersi e rispettarsi sia sotto il profilo sentimentale che morale.
Il dovere di assistenza materiale si riferisce, invece, all’obbligo, in caso di necessità, di aiutarsi nel soddisfacimento delle esigenze economiche.
Il diritto all’assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce però giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare (art. 146 del codice civile).
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (art. 143 del codice civile).
Le decisioni sulla vita familiare devono essere prese di comune accordo tra i coniugi. La legge dispone infatti che i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 144 del codice civile).
In caso di disaccordo, ciascuno di essi può chiedere, senza particolari formalità, l’intervento del giudice per risolvere le controversie (art. 145 del codice civile). Il giudice, sentite le opinioni dei coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Dal matrimonio deriva inoltre, per entrambi i coniugi, l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni (art. 147 del codice civile).
I figli hanno il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Dal momento in cui hanno compiuto i dodici anni (o anche prima, se dimostrano di essere capaci di discernimento) i figli hanno diritto di essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano.

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