Il fondo patrimoniale


Difendere il patrimonio della famiglia

La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa è sempre di più una priorità per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti.
Come è noto, l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone. Chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se è membro di un collegio sindacale, e anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti.
Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso.


Cos’è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia, comprendente anche i figli maggiorenni ancora conviventi a carico dei genitori. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie dei membri della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione, cure mediche, ecc.), anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi, nonché quanto necessario allo sviluppo stesso della famiglia, e al potenziamento della sua capacità lavorativa.

La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi si ritiene che rientrino, secondo l’opinione tradizionale, i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, e anche, nella maggior parte dei casi, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni e da sanzioni amministrative. In alcuni casi, peraltro, i giudici hanno ritenuto di ampliare il concetto di bisogni della famiglia comprendendovi alcuni aspetti legati all'attività lavorativa svolta dai coniugi.

Rimangono alcuni dubbi sull’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco. Alcune sentenze hanno affermato che anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia (Cassazione 7 luglio 2009, n. 15862 e Commissione Tributaria di Milano 20 dicembre 2010, n. 437). In altri casi, però, la giurisprudenza ha consentito al fisco di aggredire i beni compresi nel fondo patrimoniale (per esempio, Cassazione, 24 febbraio 2015, n. 3738).
Le decisioni dei giudici sono spesso determinate dalla particolarità dei casi che si trovano ad esaminare (nel caso sopra citato, per esempio, nel fondo patrimoniale erano stati inseriti i beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa, quindi si è ritenuto che dovessero rispondere dei debiti tributari relativi all’impresa stessa), e comunque si tratta di interpretazioni che possono cambiare nel corso del tempo.

Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia. Ricordiamo però che per i debiti anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori possono impugnare la costituzione del fondo esercitando l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). Inoltre i coniugi devono sempre dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Inoltre, l’articolo 2929-bis del codice civile, in vigore dal 27 giugno 2015 (introdotto dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83) consente ai creditori che siano danneggiati da un atto del debitore che ha costituito un vincolo di indisponibilità (tra i quali rientra il fondo patrimoniale) o ha trasferito a titolo gratuito beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, successivamente al sorgere del credito, di procedere all’esecuzione forzata (se muniti di titolo esecutivo) senza aver prima ottenuto una sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto, a condizione che trascrivano il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
In presenza di questi presupposti, il creditore munito di titolo esecutivo può procedere immediatamente all’esecuzione forzata contro il debitore, nonostante il vincolo di indisponibilità costituito sul bene, o direttamente contro il terzo che ha acquistato il bene a titolo gratuito, senza dover esercitare preventivamente l’azione revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. Questa facoltà è riconosciuta soltanto per i crediti già esistenti al momento in cui viene costituito il vincolo o trasferita la proprietà del bene, e non per i crediti sorti successivamente.

Il fondo patrimoniale, dunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti preesistenti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.
Ricordiamo infatti che sono sanzionati penalmente l’alienazione simulata e il compimento di atti fraudolenti idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), e che più in generale la legge punisce il compimento di atti simulati o fraudolenti al fine di sottrarsi all’adempimento di obblighi derivanti da una sentenza di condanna o in corso di accertamento davanti all’autorità giudiziaria (art. 388 del codice penale).


Solo per chi è sposato (o unito civilmente)

Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati (o uniti civilmente). Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore.
Ricordiamo però che il fondo patrimoniale può essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi (per esempio un genitore, o un figlio), su beni che rimangono di sua proprietà. Ciò consente di costituire un fondo patrimoniale anche a chi non è sposato, purché a favore di un’altra famiglia.


Costituire fondo a favore di un'altra famiglia

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, su beni che rimangono di sua proprietà.
Ciò avviene raramente, perché in questo modo i beni di proprietà di una persona vengono destinati a soddisfare le esigenze di altri, tuttavia può essere un modo di ottenere la tutela propria del fondo patrimoniale anche per chi non è sposato. Per esempio, il figlio celibe può vincolare un proprio immobile per far fronte ai bisogni della famiglia dei genitori. Oppure un genitore vedovo o divorziato può vincolare un proprio immobile per far fronte ai bisogni della famiglia costituita dal figlio con il proprio coniuge.


Cosa mettere nel fondo

Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi.
Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili).
In teoria potrebbero essere inseriti nel fondo patrimoniale anche i beni utilizzati per l’esercizio dell’attività lavorativa o d’impresa, ma in questo caso risulta difficile sostenere una loro destinazione alla sfera famigliare, quindi la tutela risulta sicuramente più debole.
La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario.


Aggiungere beni nel fondo patrimoniale

In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile.


L’amministrazione del fondo patrimoniale

L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale.
E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo.
Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire la validità di tale clausola, che recentemente era stata messa in dubbio da alcune sentenze, sottolineando peraltro che il ricavato della vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve in ogni caso continuare a essere destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, e di ciò i coniugi sono responsabili reciprocamente e verso i figli (Cass. 4 settembre 2019, n. 22069 e Cass. 4 giugno 2010 n. 13622).


Lo scioglimento del fondo patrimoniale

La legge non prevede espressamente la cessazione consensuale del fondo patrimoniale. L’art. 171 del codice civile, infatti, elenca quali cause di cessazione del fondo soltanto l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono quindi stati avanzati dubbi sulla possibilità di scioglierlo per volontà dei coniugi. Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in modo contrastante.
Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha preso posizione ammettendo lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l’hanno istituito (sentenza 8 agosto 2014, n. 17811), in conformità con quanto già in precedenza affermato dal Tribunale di Milano (decreto del 6 marzo 2013).
La suprema corte non ritiene dunque tassativa l’elencazione di cui all’art. 171 del codice civile, poiché il fondo patrimoniale è comunque una convenzione matrimoniale, e pertanto è assoggettato alla relative norme ed, tra cui gli artt. 162 e 163 del codice civile che ne disciplinano modifica e risoluzione. Bisogna inoltre considerare il fatto che i coniugi potrebbero pervenire ad un risultato analogo a quello determinato dallo scioglimento consensuale alienando i beni compresi nel fondo patrimoniale.
La Corte di Cassazione ha comunque precisato che se i coniugi hanno figli minorenni, anche solo nascituri, per sciogliere il vincolo occorre anche il loro consenso, e che essi devono essere rappresentati da un curatore speciale, a tal fine nominato e autorizzato dal giudice tutelare.


La protezione del patrimonio finanziario

Denaro, quote di fondi di investimento e altre forme di investimento finanziario non possono essere comprese nel fondo patrimoniale, con la sola eccezione delle azioni e dei titoli di credito nominativi. Peraltro il fondo patrimoniale potrebbe essere uno strumento adeguato alla protezione di questi titoli solo nel caso di un investimento a lungo termine, che non preveda un’attività di trading (acquisto e vendita dei titoli).
Per tutelare il patrimonio finanziario, però, c’è la possibilità di ricorrere a prodotti quali le polizze assicurative sulla vita (che rientrano nella polizze di ramo I, cioè assicurazioni sulla durata della vita umana), caratterizzati da impignorabilità e insequestrabilità.
Queste polizze, a fronte del pagamento di un premio (in una o più soluzioni) alla compagnia assicuratrice prevedono il versamento di una somma di denaro all’assicurato (anche sotto forma di rendita vitalizia) al raggiungimento di una determinata età, oppure al beneficiario indicato nel contratto, in caso di morte dell’assicurato. Si ritiene pertanto che le polizze sulla vita svolgano una funzione previdenziale, oltre a coprire il rischio della morte dell’assicurato. Chi conclude un contratto di assicurazione sulla vita, infatti, intende spesso garantirsi un reddito integrativo della pensione.
La legge dispone che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, dunque sono impignorabili e insequestrabili. Sono però fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (azione revocatoria) e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni. (art. 1923 c.c.).
I creditori del contraente possono, dunque, far valere i propri diritti (esercitando l’azione revocatoria, se ne ricorrono i presupposti) sulla somma dovuta dalla compagina assicuratrice soltanto fino all’importo dei premi pagati dal contraente, e non sull’intera somma. Anche ai fini di determinare l’eventuale lesione dei diritti di legittima, si deve tenere conto soltanto della somma dei premi pagati dal contraente, e non della somma che viene liquidata al beneficiario dalla compagnia assicuratrice.
La giurisprudenza ha precisato che l’impignorabilità e insequestrabilità riguarda soltanto la disciplina civile e non la responsabilità penale, in presenza della quale è possibile il sequestro preventivo (si veda, per esempio, Cass. 6 maggio 2014, n. 18736, relativa a un ipotesi di evasione fiscale, e Cass. 2 maggio 2007, n. 16658). La Corte di Cassazione ritiene inoltre che l’impignorabilità ed insequestrabilità della polizza sulla vita si applichi anche in caso di fallimento (Cass. 31 marzo 2008, n. 8271).
Ricordiamo però che l’impignorabilità e insequestrabilità è stata recentemente messa in discussione dalla giurisprudenza per quelle polizze che, pur presentandosi nella forma di assicurazione sulla vita hanno in realtà un prevalente contenuto finanziario, nelle quali cioè la finalità di investimento prevale su quella previdenziale. Ciò non significa che tutte le polizze con un contenuto finanziario siano pignorabili, ma chi vuole avvalersi di questo beneficio deve prestare attenzione alle caratteristiche del prodotto che sottoscrive.
Nell’ottica della protezione del patrimonio è pertanto essenziale individuare il giusto prodotto assicurativo, che consenta, pur in presenza di un contenuto finanziario, di mantenere la prevalenza della finalità previdenziale e assicurativa, da cui discende il beneficio dell’impignorabilità e insequestrabilità. Per questo è importante l’assistenza di un consulente finanziario qualificato.

Il Fondo Patrimoniale in Sintesi

- è un vincolo con cui i beni sono destinati ai bisogni della famiglia
-i beni compresi nel fondo sono sottratti all'esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia
- tutela anche contro i debiti precedenti alla sua costituzione, salva l'azione revocatoria
- può essere costituito solo da chi è sposato (sono esclusi i conviventi)
- può comprendere immobili, mobili registrati o titoli di credito
- può comprendere beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi
- i beni restano intestati al proprietario, ma per venderli o ipotecarli serve il consenso di entrambi i coniugi
- se ci sono figli minori, i beni si possono vendere o ipotecare senza autorizzazione del tribunale, con una clausola specifica
- è costituito con atto notarile, con un costo limitato rispetto ai benefici.

COSA PORTARE AL NOTAIO:

- gli atti di acquisto degli immobili
- i documenti di identità dei coniugi
- il codice fiscale dei coniugi
- l'estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui vi siete sposati

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