La remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare (art. 1236 del codice civile).
Se la remissione del debito è eseguita, come avviene di solito, con l’intenzione di beneficiare il debitore, essa rappresenta un’ipotesi di donazione indiretta. Si tratta infatti di un atto che, pur non avendo la forma della donazione, ha il risultato di beneficiare il destinatario.
Il credito può essere sorto per qualsiasi motivo, per esempio un prestito fatto precedentemente, oppure il corrispettivo di una compravendita.
Ricordiamo che la remissione del debito è soggetta, per espressa disposizione legislativa, all’imposta di registro con l’aliquota dello 0,50% (art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

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