La donazione è il contratto con cui una parte arricchisce l’altra trasferendogli un bene o un diritto senza corrispettivo, per spirito di liberalità, cioè con l’intenzione altruistica di arrecargli un vantaggio. Si tratta, insomma, di quello che nel linguaggio corrente viene chiamato un regalo.
Non basta, però, che il trasferimento avvenga senza corrispettivo, è necessaria anche l’intenzione di beneficiare il destinatario della donazione. Ecco perché non sono considerati donazioni alcuni trasferimenti che avvengono a titolo gratuito, cioè senza il pagamento di un prezzo, come i trasferimenti tra coniugi nell’ambito di procedimenti di separazione personale o divorzio, e le cessioni gratuite di aree al Comune in esecuzione di convenzioni edilizie o di lottizzazione.
Il fatto che la donazione sia un regalo, cioè un trasferimento a titolo gratuito eseguito con spirito liberale, ha portato il legislatore a prevedere alcune regole particolari.
Anzitutto la donazione richiede una forma particolare, l’atto pubblico notarile con la presenza necessaria di due testimoni. Il particolare formalismo serve ad attirare l’attenzione di chi sta donando sull’importanza del suo gesto, che lo priva di un bene o di un diritto senza ottenere nulla in cambio, e anche a consentire una verifica imparziale, da parte del notaio e dei testimoni, sull’effettiva volontà del donante. Una donazione eseguita in un altro modo non sarebbe valida. La legge, infatti, prevede questa forma a pena di nullità.
L’unica eccezione prevista dalla legge riguarda le donazioni di beni mobili di “modico valore”, che sono valide anche in mancanza dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. Sono così fatti salvi i regali che si fanno abitualmente nei compleanni e nelle festività, ma anche in altre occasioni, purché si tratti di piccole somme di denaro o di beni mobili di “modico valore”. Il concetto di “modico valore” è piuttosto elastico, e la giurisprudenza ha precisato che deve essere valutato considerando le condizioni economiche del donante, quindi la stessa somma di denaro potrebbe essere considerata di modico valore per una persona abbiente, e non esserlo per chi si trova in una situazione di ristrettezza economica.
Attenzione, dunque, alle donazioni effettuate senza l’intervento del notaio, come a volte avviene quando si tratta di denaro, titoli o fondi di investimento. Il trasferimento, o cambio di intestazione, eseguito con una semplice firma fatta in banca, in realtà è invalido (Corte di Cassazione, Sezioni Unite del 27 luglio 2017, n. 18725), e la sua nullità potrebbe essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi, che potrebbero chiedere la restituzione del denaro o dei titoli trasferiti in questo modo, o dagli eventuali creditori. Fanno eccezione solo le donazioni di “modico valore”, che come abbiamo visto possono essere eseguite senza particolari formalità.
Ricordiamo inoltre che questi trasferimenti patrimoniali eseguiti senza l’intervento del notaio potrebbero anche attirare l’attenzione del fisco, perché spesso comportano un’evasione dell’imposta di donazione, e possono far sospettare anche altre irregolarità tributarie. Sotto l’aspetto fiscale, infatti, le donazioni sono tassate in modo molto simile alle successioni, perché sono considerate come un anticipo sulla futura eredità.
Altre informazioni:
La donazione indiretta
La rivendita dei beni donati
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