Oggi chi ha problemi con banche o società finanziarie, e ritiene di essere stato ingiustamente danneggiato, può utilizzare uno strumento di tutela alternativo alla giustizia civile, che può risolvere la controversia in modo più semplice, rapido ed economica rispetto al tribunale.
Si tratta dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito dalla Banca d’Italia, che è competente a decidere le liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati per legge ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (art. 128-bis del Testo Unico Bancario, introdotto dalla legge n. 262/2005).
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale, da non confondere con le procedure di conciliazione, che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se la banca non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico, e ciò rappresenta un deterrente molto efficace per ottenere il rispetto delle sue decisioni.
Il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, il cliente può comunque rivolgersi al giudice.
Ricordiamo inoltre che chi riscontra problemi di accesso al credito non giustificati, o altri problemi connessi ai finanziamenti bancari (come per esempio la mancata concessione o la revoca di finanziamenti, oppure l’aggravamento delle condizioni) può rivolgersi al Prefetto, che invita la banca a fornire una risposta entro trenta giorni e se lo ritiene opportuno segnala il problema all’Arbitro Bancario Finanziario, allegando una relazione (art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
Nei trenta giorni successivi alla ricezione, l’ABF esamina la segnalazione e decide la controversia, salvo eventuali sospensioni che non possono comunque superare complessivamente i trenta giorni. La decisione è comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
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