In caso di morte del mutuatario, anche il debito per la restituzione del mutuo si trasmette agli eredi, come tutti i debiti del defunto.
Gli eredi, dunque, sono obbligati al pagamento delle rate con la periodicità prevista dal contratto. L’obbligazione è definita “solidale”, perché ciascuno degli eredi è obbligato nei confronti della banca per l’intera somma dovuta, quindi la banca può rivolgersi anche a uno solo di essi per ottenere il pagamento.
Nei rapporti interni tra gli eredi, invece, ciascuno è obbligato in proporzione alla propria quota di eredità, quindi nel caso in cui fosse costretto a pagare l’intera somma alla banca, può rivalersi nei confronti degli altri coeredi.
Il debito residuo del mutuo deve essere inserito tra le passività nella dichiarazione di successione, e pertanto riduce il valore complessivo dell’asse ereditario, sul quale si paga l’imposta di successione.
Ricordiamo che i chiamati all’eredità non sono obbligati ad accettarla, quindi possono scegliere di non diventare eredi, attraverso la rinuncia all’eredità. Nel caso in cui il patrimonio ereditario risultasse inferiore ai debiti del defunto, i chiamati all’eredità possono dunque rinunciare, in modo di non essere obbligati a pagare i debiti. Ciò vale anche per il debito derivante dal mutuo (o dai mutui) contratto dal defunto.
In caso di dubbi sull’entità del patrimonio ereditario, e sull’ammontare dei debiti, gli eredi possono inoltre tutelare il proprio patrimonio personale attraverso l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Chi accetta l’eredità con beneficio di inventario non corre il rischio di dover pagare i debiti del defunto di tasca propria, perché ne risponde soltanto fino a concorrenza del valore complessivo dell’attivo ereditario, cioè dei beni lasciati dal defunto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.