Rivalutazione delle partecipazioni sociali

La rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali può avvenire entro il 30 novembre di ciascun anno, con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del primo gennaio dell'anno in corso.

Questa agevolazione è stata resa permanente, senza più necessità di proroga annuale, dalla legge di bilancio 2025.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata aumentata al 18%.

Non c'è più distinzione tra le partecipazioni "qualificate", cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 917/1986) e quelle "non qualificate" (art. 67, comma 1, lettera c-bis), per le quali in precedenza era prevista un'aliquota differenziata.

Per avvalersi dell'agevolazione, entro il 30 novembre occorre asseverare la perizia e pagare l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).

La data a cui deve fare riferimento la perizia è fissata al primo gennaio. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi era titolare delle partecipazioni al primo gennaio, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.

Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva è assunto come valore iniziale delle partecipazioni al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza.

Per godere dell'agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato delle partecipazioni al primo gennaio. La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.

Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 novembre. In alternativa, il giuramento può avvenire in tribunale. Entro la stessa data il titolare delle partecipazioni deve versare l'imposta sostitutiva. E' ancora possibile dilazionare l'imposta in tre anni, pagando un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Nel caso delle partecipazioni sociali la perizia può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni, purché entro il 30 novembre.

Ricordiamo che chi aveva già in precedenza rivalutato le partecipazioni (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008, al primo gennaio 2010, al primo luglio 2011, al primo gennaio 2013, al primo gennaio 2014, al primo gennaio 2015, al primo gennaio 2016, al primo gennaio 2017, al primo gennaio 2018, al primo gennaio 2019, al primo gennaio 2020, al primo luglio 2020, al primo gennaio 2021, al primo gennaio 2022, al primo gennaio 2023 o al primo gennaio 2024) può rivalutarle ancora, detraendo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. In passato, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto già pagato.

E' possibile operare la rideterminazione del valore delle partecipazioni anche al ribasso (se hanno perso valore dopo la precedente rivalutazione), ma in tal caso occorre pagare la differenza tra la nuova imposta sostitutiva e quella già pagata.

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