Il termine per la rideterminazione del valore fiscale dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati di proprietà di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali è stato riaperto fino al 30 novembre 2024 con riferimento alle partecipazioni possedute alla data del primo gennaio 2024 (Decreto legge 9 agosto 2024 n. 113).
L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata confermata al 16%.
E' stata eliminata la distinzione tra le partecipazioni "qualificate", cioè che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (art. 67, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 917/1986) e quelle "non qualificate" (art. 67, comma 1, lettera c-bis), per le quali in precedenza era prevista un'aliquota differenziata.
La nuova scadenza è fissata al 30 novembre 2024. Entro tale data deve essere asseverata la perizia e deve essere pagata l'imposta sostitutiva (o almeno la prima rata, in caso di rateazione).
La data a cui deve fare riferimento la perizia è fissata al primo gennaio 2024. Ciò significa che può operare la rivalutazione chi era titolare delle partecipazioni al primo gennaio 2024, e si può tenere conto degli incrementi di valore verificatisi fino a questa data.
Il valore su cui si paga l'imposta sostitutiva è assunto come valore iniziale delle partecipazioni al momento della vendita. Ciò significa che se la vendita avviene entro breve tempo, senza che sia aumentato ancora il valore, non c’è alcuna plusvalenza.
Per godere dell'agevolazione occorre far predisporre una perizia giurata di stima del valore di mercato delle partecipazioni al primo gennaio 2024. La perizia deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili.
Il perito deve giurare la perizia davanti a un notaio entro il 30 novembre 2024. In alternativa, il giuramento può avvenire in tribunale. Entro la stessa data il titolare delle partecipazioni deve versare l'imposta sostitutiva. E' ancora possibile dilazionare l'imposta in tre anni, pagando un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima. Nel caso delle partecipazioni sociali la perizia può essere giurata anche dopo la vendita delle partecipazioni, purché entro il 30 giugno 2024.
Ricordiamo che chi aveva già in precedenza rivalutato le partecipazioni (al primo gennaio 2002, al primo gennaio 2003, al primo luglio 2003, al primo gennaio 2005, al primo gennaio 2008, al primo gennaio 2010, al primo luglio 2011, al primo gennaio 2013, al primo gennaio 2014, al primo gennaio 2015, al primo gennaio 2016, al primo gennaio 2017, al primo gennaio 2018, al primo gennaio 2019, al primo gennaio 2020, al primo luglio 2020, al primo gennaio 2021, al primo gennaio 2022 o al primo gennaio 2023) può rivalutarle ancora, detraendo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'imposta sostitutiva già pagata in precedenza. In passato, invece, era necessario pagare interamente la nuova imposta, e poi chiedere il rimborso di quanto già pagato.
E' possibile operare la rideterminazione del valore delle partecipazioni anche al ribasso (se hanno perso valore dopo la precedente rivalutazione), ma in tal caso occorre pagare la differenza tra la nuova imposta sostitutiva e quella già pagata.
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