La pubblicazione del testamento

La pubblicazione del testamento olografo

Dopo la morte del testatore, il testamento deve essere pubblicato. La legge dispone infatti che chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore (art. 620 c.c.).
Ricordiamo che se chi è in possesso del testamento, invece di chiederne la pubblicazione, lo distrugge, commette un reato (art. 490 del codice penale), anche se si tratta dell’erede, il quale non ha il potere di disporre del testamento, ma è tenuto a renderlo pubblico appena ha notizia della morte del testatore (Cass. penale, 5 luglio 1983).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
La pubblicazione del testamento può essere richiesta da chiunque, pertanto non comporta l’accettazione tacita dell’eredità. Chi ha chiesto la pubblicazione di un testamento nel quale egli viene nominato erede, dunque, potrà legittimamente decidere di non accettare l’eredità.
La pubblicazione del testamento consiste in un atto notarile attraverso il quale il testamento viene reso conoscibile a chiunque.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale, nella forma di atto pubblico, nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore (o la copia del provvedimento che ordina l' apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).
Quando il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art. 622 c.c.).
Contrariamente a quanto può far pensare il nome, dunque, la pubblicazione del testamento è un atto stipulato dal notaio in un unico contesto, e non richiede che il testamento venga esposto in un albo o qualcosa di simile, come è previsto, per esempio, per le pubblicazioni di matrimonio. La pubblicità del testamento deriva dalla sua iscrizione nel registro delle successioni presso la cancelleria del tribunale competente.
Dopo la pubblicazione del testamento il notaio provvede a tutti gli adempimenti previsti dalla legge (comunicazione alla cancelleria del tribunale, registrazione, trascrizione nei registri immobiliari, voltura catastale), e può assistere gli eredi nella presentazione della dichiarazione di successione.
Per procedere alla pubblicazione bisogna consegnare al notaio l’originale del testamento, insieme a un estratto dell’atto di morte (attenzione, non è sufficiente un certificato di morte, che è un documento diverso) in carta libera (cioè senza marche da bollo), rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso, che deve essere allegato al verbale di pubblicazione.
Una volta eseguita la pubblicazione (oppure la registrazione), il testamento ha piena efficacia nei confronti di chiunque.
Dopo la pubblicazione del testamento olografo, il notaio ne comunica l'esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 del codice civile).
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l' autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale (art. 620, sesto comma, del codice civile). Questa disposizione viene utilizzata, in particolare, per evitare che siano diffuse affermazioni di carattere offensivo verso qualcuno.


La registrazione del testamento pubblico

Il notaio comunica l’esistenza del testamento pubblico agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza, appena gli è nota la morte del testatore (art. 623 del codice civile).
In molti casi, però, il notaio non è in grado di avere conoscenza della morte del testatore, quindi è importante che siano gli eredi o i legatari ad attivarsi per informarne il notaio. A tal fine, è senz’altro opportuno che il testatore, mentre è ancora in vita, renda nota a qualcuno la presenza del testamento e chi è il notaio che lo ha ricevuto.
Nel caso del testamento pubblico, dopo la morte del testatore non si procede alla pubblicazione ma semplicemente alla sua registrazione. Questa richiede un atto notarile con il quale il testamento pubblico viene passato dal fascicolo degli atti a causa di morte alla raccolta degli atti tra vivi, e in conseguenza è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali. Al verbale deve essere allegato l’estratto dell’atto di morte del testatore.
Il notaio trasmette la copia autentica del testamento pubblico alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art. 622 c.c.).


La pubblicazione del testamento segreto

Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore (art. 621 c.c.).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l' apertura e la pubblicazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura. Il verbale è sottoscritto dalla persona che richiede la pubblicazione del testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore (o copia del provvedimento che ordina l' apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta).
Dopo la pubblicazione, il notaio trasmette la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento alla cancelleria del tribunale competente in base all’ultimo domicilio del defunto, ove chiunque può chiederne copia (art. 622 c.c.).


L’identificazione dei beni menzionati nel testamento

La legge non prevede particolari formalità per l’indicazione nel testamento dei beni oggetto di specifiche disposizioni. Quando il testatore si limita a nominare gli eredi, non è necessario elencare i beni compresi nell’eredità, poiché l’istituzione di erede ha per oggetto l’intero patrimonio del defunto, in tutto o per quote astratte (un mezzo, un terzo, etc.).
Se invece il testatore intende disporre, a favore di uno o più soggetti, di beni specificamente determinati, li può descrivere in qualsiasi modo, anche se ovviamente è necessario che i beni oggetto della disposizione possano essere individuati con certezza. Ciò vale sia per le disposizioni a titolo di legato, sia per la divisione dei beni fatta dal testatore tra gli eredi, o le indicazioni che egli intende dare sulla composizione delle singole quote di eredità.
Per esempio, trattandosi di titoli azionari o obbligazionari, oppure altri strumenti finanziari, è opportuno identificarli con la loro denominazione esatta, a meno che si intenda lasciare a un solo soggetto l’insieme degli strumenti finanziari esistenti presso un istituto di credito, perché in tal caso sarà sufficiente indicare il nome della banca e la filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto.
L’aspetto più delicato riguarda l’identificazione dei beni immobili, perché dopo la pubblicazione del testamento sarà necessario procedere all’intestazione formale in capo al beneficiario. Non è indispensabile indicare nel testamento i dati catastali (Comune, foglio, particella ed eventuale subalterno), che rappresentano il modo più preciso per identificare un bene immobili, e nella maggior parte dei casi è sufficiente indicare il Comune e, in presenza di più immobili nello stesso Comune, la via e il numero civico. Una maggiore precisione è richiesta, al fine di evitare dubbi, quando il testatore è proprietario di più beni immobili nello stesso luogo. Per fare un esempio, se il testatore possiede soltanto un appartamento a Milano e una villa a Santa Margherita Ligure, potrà semplicemente scrivere che lascia al figlio l’appartamento a Milano, e alla figlia la villa a Santa Margherita, senza bisogno di ulteriori specificazioni. Potrebbe anche dire che lascia alla figlia la casa al mare, e ciò sarebbe sufficiente per identificare l’immobile a cui egli intendeva fare riferimento, poiché non aveva altre proprietà in località balneari. Se invece il testatore possiede quattro appartamenti a Pavia in Corso Cavour, e ha deciso che ciascuno di essi deve andare a un soggetto diverso, è opportuno che li identifichi in modo più dettagliato, magari facendo riferimento al piano o alle dimensioni, se non addirittura ai dati catastali.
Dobbiamo poi fare attenzione alle autorimesse. Spesso chi scrive il testamento non ci pensa, e di solito dà per scontato che l’autorimessa, in quanto pertinenza dell’abitazione, ne segua le sorti. La mancata indicazione nel testamento, però, può essere causa di controversie dopo la morte del testatore, quindi è sempre consigliabile specificare che si intende lasciare a una certa persona la casa e l’autorimessa, oppure, più genericamente, la casa e tutte le sue pertinenze.
In ogni caso, dopo la pubblicazione del testamento occorre identificare con precisione i beni immobili oggetto delle disposizioni specifiche, al fine della corretta indicazione nella dichiarazione di successione, e della loro voltura catastale.
L’identificazione dei beni immobili avviene di solito in un atto notarile a cui partecipano tutti gli interessati (eredi ed eventuali legatari), e può essere contenuta anche nello stesso atto di pubblicazione del testamento, se tutti gli interessati sono presenti in quel momento davanti al notaio.


La comunicazione agli eredi e legatari

Nella maggior parte dei casi, chi è beneficiato da un testamento (come erede, oppure per un lascito avente per oggetto una cosa specifica, cioè come legatario) ne conosce l’esistenza, e può quindi provvedere, dopo la morte del testatore, a tutti gli adempimenti necessari per entrare in possesso di ciò che gli spetta, e ottemperare agli obblighi di natura fiscale.
Il codice civile prevede comunque che il notaio, dopo aver pubblicato il testamento olografo o segreto, ne comunichi l’esistenza agli eredi e ai legatari di cui conosce il domicilio o la residenza (art. 623 del codice civile). Il notaio provvede di solito inviando una lettera raccomandata, nella quale informa dell’avvenuta pubblicazione del testamento, allegandone copia oppure avvisando della possibilità di ottenerne una copia presso il proprio studio.
Nel caso del testamento pubblico, è previsto che il notaio ne comunichi l’esistenza agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza appena gli è nota la morte del testatore, quindi anche prima di aver provveduto alla sua registrazione (art. 623 del codice civile).
Naturalmente il notaio non può comunicare l’esistenza del testamento ai soggetti che non sa dove reperire. E’ dunque consigliabile, soprattutto quando nel testamento vengono beneficiati soggetti diversi dai parenti più stretti, lasciare anche le indicazioni necessarie per comunicare con loro, inserendole direttamente nel testamento oppure in un documento separato, che può essere conservato dal notaio insieme al testamento.

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