L’Agenzia delle entrate si allinea all’interpretazione della Corte di Cassazione, escludendo che si debba tenere conto delle donazioni fatte in vita nel calcolo della franchigia per l’imposta di successione (Agenzia delle entrate, circolare n. 29 del 19 ottobre 2023).
Ciò significa che nell'ambito della successione ciascun erede avente diritto alla franchigia potrà goderne interamente, anche se la franchigia era già stata utilizzata per le donazioni fatte in vita dal defunto.
Le donazioni fatte precedentemente continuano a ridurre la franchigia utilizzabile per le donazioni successive, ai fini dell'applicazione dell’imposta di donazione (il cosiddetto coacervo “donativo”), ma l'Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito che devono essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.
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