Franchigia piena nella successione

Nell'applicazione dell'imposta di successione non si deve più tenere conto delle donazioni fatte in vita, che in precedenza andavano a erodere la franchigia. Dal 1 gennaio 2025 è infatti espressamente abrogato il comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. 346 del 31 ottobre 1990, che prevedeva appunto il cosiddetto "coacervo", cioè il cumulo tra donatum e relictum al fine della determinazione dell’imposta di successione.
La legge recepisce dunque quanto espresso dall'Agenzia delle entrate nella Circolare 29/E del 19 ottobre 2023, che aveva recepito la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 24940 del 2016 e Cass. n. 758 del 2019).
Ciò significa che nell'ambito della successione ciascun erede o legatario avente diritto alla franchigia può goderne interamente, anche se la franchigia era già stata utilizzata per le donazioni fatte in vita dal defunto.
Le donazioni fatte precedentemente continuano a ridurre la franchigia utilizzabile per le donazioni successive, ai fini dell'applicazione dell’imposta di donazione (il cosiddetto coacervo “donativo”), ma l'Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito che devono essere escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.

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