Il decreto “Salva Casa” semplifica la regolarizzazione delle difformità edilizie nelle abitazioni, modificando il testo unico sull’edilizia (decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105).
Le modifiche riguardano la documentazione amministrativa sullo stato legittimo degli immobili, l'ampliamento degli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, i cambiamenti di destinazione d’uso, la disciplina delle tolleranze (per gli interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto), e soprattutto possibilità di regolarizzare le parziali difformità, superando in alcuni casi la disciplina sulla doppia conformità.
Nel testo originario del “Salva Casa” la possibilità di regolarizzazione “semplificata” era limitata alle sole difformità parziali e quindi agli abusi meno gravi, ma nella legge di conversione questa possibilità è stata estesa anche agli abusi rilevanti, come le variazioni essenziali.
Non si tratta comunque di sanatorie in senso “tecnico” ma di una disciplina “a regime”, applicabile senza limitazioni temporali.
Per agevolare il recupero dei sottotetti, si prevede che possa avvenire anche quanto non sia possibile rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha autorizzata la costruzione.
Sono ampliati gli interventi rientranti nella cd. “edilizia libera”, comprendendovi anche le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno e strutture similari, con la precisazione che le opere in oggetto non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici e comunque devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (VEPA), già incluse tra le attività di edilizia libera possono anche riguardare logge rientranti all’interno dell’edifico ovvero anche porticati che non siano gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.
Sono previste deroghe ai fini del riconoscimento dell’agibilità (relativamente ad altezze e dimensioni dei locali); in particolare è previsto che il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie anche per i locali con un’altezza minima interna inferiore a metri 2,70 fino al limite massimo di metri 2,40, e per l’alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq., fino al limite massimo di 20 mq. per una persona, e inferiore a 38 mq. fino al limite massimo di 28 mq. per due persone.
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