Incentivi per la ristrutturazione da parte di imprese

Sino al 31 dicembre 2021, i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare erano soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna, in presenza di alcuni specifici requisiti previsti dalla legge (art. 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58).

La legge prevede l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 quando:

- l'acquisto del fabbricato è effettuato da un’impresa (ditta individuale o società) che svolge attività di costruzione o ristrutturazione di edifici

- l'acquisto ha come oggetto un "intero fabbricato", indipendentemente dalla natura dello stesso; si ritiene che l’impresa possa anche acquistare da più soggetti diverse porzioni del fabbricato, purché l’acquisto riguardi nel complesso l’intero fabbricato;

- l’acquisto avviene entro il 31 dicembre 2021;

L’impresa che acquista l'intero fabbricato deve procedere alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato, anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche oppure deve eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia (individuati dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001).

In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building"), A o B.

L’impresa deve infine procedere all'alienazione del fabbricato per almeno il 75 per cento del suo volume, entro 10 anni dalla data di acquisto.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali sia stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.

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