Fondo di garanzia per la prima casa

Con il Fondo di garanzia per i mutui prima casa lo Stato offre ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.

La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte di giovani di età inferiore ai 36 anni; giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati; per il 2024, anche delle famiglie numerose, come definite dall'art. 1 comma 9 della legge 30 dicembre 2023 , n. 213.

Per queste categorie il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.

Il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, (c.d. “Decreto sostegni bis”), cosi come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 dalla legge 30 dicembre 2023 , n. 213.

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