Nuove agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli (legge di bilancio 2023)

Le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell’1 %) sono oggi applicabili anche all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli (e relative pertinenze) da parte di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (iap).
Lo prevede la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 110 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) che rimuove così, almeno in parte, un ostacolo che rendeva più difficile l’acquisto agevolato di terreni agricoli da parte di chi non esercita ancora un’attività agricola, ma intende iniziarla. L’Inps, infatti, non consente l’iscrizione nella previdenza agricola a chi non ha ancora iniziato l’attività, ma per iniziare l’attività occorre disporre di una certa quantità di terreno agricolo, quindi ciò rappresenta un problema per chi intende iniziare una nuova attività in ambito agricolo.
Oggi questo ostacolo irragionevole è scomparso, almeno per i giovani con meno di quarant’anni, che peraltro rappresentano la maggioranza dei soggetti intenzionati ad avvicinarsi per la prima volta all’agricoltura.

Ancora più ampia è l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani (imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e esenzione dalle imposte catastale e di bollo).
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 111 ,della legge 29 dicembre 2022 n. 197) consente infatti di applicare questa agevolazione fiscale, originariamente riservata a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale e alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni, a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto; questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.
L'agevolazione si applica dunque:
- ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, senza ulteriori limitazioni;
- a tutti i soggetti che, pur non essendo iscritti nella previdenza agricola, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto; questi soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente;
- alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
Scompare inoltre, nella nuova versione della norma, ogni riferimento all’arrotondamento o di accorpamento della proprietà, quindi non è più necessario che l’acquirente sia già proprietario di terreni nello stesso territorio.

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